E' entrato in vigore il 13 ottobre il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" approvato con d.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. N° 160 del 27 settembre 1996.
Il testo si compone di 32 articoli.
Non possiamo nascondere che l'articolo che più ci ha colpito e sorpreso - con gioia! - è il 32°, che così recita: ©Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Era ora! Attendavamo questa notizia da anni.
Già da 1989, infatti, circolava una bozza di adeguamento del 384 alla normativa più attuale, intelligente e flessibile dettata dal D.M. 236.
Più recentemente ci era stato assicurato che il testo era pronto sul tavolo del Ministro e aspettava solo la firma del Presidente.
l tempo passava, ma si continuava a dover fare i conti con questo inutile e sorpassato strumento legislativo.
Gli edifici pubblici, infatti, al contrario di quelli privati, che con la legge 13/89 ed il relativo decreto attuativo D.M. 236/89, avevano ricevuto completata sistematizzazione normativa, cogente e attuale, dovevano ancora fare riferimento ad un Regolamento di attuazione vecchio, rigido e inapplicabile.
Cogente solo nelle pie intenzioni del legislatore: chiunque poteva disattenderlo, tanto non rischiava pena ne sanzione, poiché nulla in proposito era appunto previsto dal d.P.R. 384/78.
Un esempio per tutti: l'ascensore poteva avere solo un tipo di dimensionamento (quello corrispondente al trasporto di 11 (!) persone - come quelli che si mettono nei grattacieli - di dimensioni tali che un motuleso in carrozzina potesse all'interno compiervi rotazione di 360°, per poter entrare in avanti marcia ed uscire sempre in avanti. E' facile intuire che tale elevatore, se ha continuato ad inserirsi in edifici di grossa mole (dove tanto sarebbe stato scelto comunque per opportunità e convenienza), ben difficilmente (ovvero mai) è stato inserito in una Scuola soggetta a ristrutturazione, e ugualmente in una di nuova costruzione, con la scusa del costo troppo elevato e dell'eccessivo ingombro.
Il merito di esistere e di avere comunque promosso un primo timido, dibattutissimo, contrastato e il più delle volte disatteso "abbattimento delle barriere architettoniche", va comunque riconosciuto al 384, né possiamo dimenticare con quanta passione e intenzionalità lo abbiamo promosso, difeso, spinto perché fosse osservato come meritava, anche a costo di apparire troppo partigiani.
Dopo la nascita del D.M. 236/89 la difesa del 384 era diventata difficile e quasi insostenibile. Solo alcune normative specifiche a livello locale ormai lo invocavano. E ogni volta era lo spettro dell'inapplicabilità che balenava all'orizzonte.
Stendiamo dunque un pietoso ma anche riconoscente velo sul cadavere del 384: incolpevole strumento di una burocrazia farisaicamente prodiga di promesse che solo il quotidiano operare di uomini di buona volontà è riuscita a rendere praticabile.
Vediamo quindi un po' più da vicino il Nuovo 503.
- Intanto regole uguali per tutti.
Le norme tecniche contenute nel D.M. 236 (prestazionali e dimensionali) valgono sia nel pubblico che nel privato. Con grande sollievo per tecnici, amministratori pubblici e progettisti, che non dovranno più districarsi tra norme diverse e contrastanti.
- Il campo di applicazione negli edifici e negli spazi pubblici è il seguente:
a) di nuova costruzione o di ristrutturazione se esistenti;
b) assoggettati ad altro tipo di intervento edilizio che potrebbe limitarne l'accessibilità e la visitabilità almeno per la parte soggetta all'intervento;
c) variante di destinazione d'uso, se quella risultante finale è pubblica.
Interessante particolarmente quella sub b) e c).
La prima sta a significare che non solo eseguendo opere di ristrutturazione, ma anche intervenendo con semplice manutenzione straordinaria non si possono trascurare i criteri di accessibilità e visitabilità.
Il secondo estende l'applicabilità per la prima volta anche gli interventi che, pur non essendo definibili di ristrutturazione, si devono comunque adeguare se la destinazione finale è di carattere pubblico.
L'unificazione delle Norme attuative e Criteri di misurazione (non più differenze tra corridoi pubblici e privati, tutte le porte con apertura di 75 cm. sia in ufficio che in casa che in ascensore; ascensori di tre diverse dimensioni e non solo quella da grattacielo, ecc.); la maggiore attenzione per l'accessibilità degli spazi pubblici all'aperto (e non solo negli uffici); l'indicazione di accorgimenti utili non solo ai motulesi ma anche ai sensoriali (barriere localizzative); la previsione di adeguamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 12 aprile 1997, degli edifici pubblici che dovranno essere almeno dotati delle caratteristiche di accessibilità condizionata (campanello e opere provvisionali per poter superare soglie e piccole rampe di scala); esprimono certamente un atteggiamento generale più attento a tutto il quadro esigenziale della mobilità con handicap.
Ci sono comunque anche aspetti che lasciano alcune perplessità.
Per esempio la non prescritta cogenza della normativa così come previsto invece per il privato. Cosa succederà se dopo il 12 aprile 1997 un Ente pubblico non si sarà adeguato almeno all'accessibilità condizionata? Si può ritenere salvaguardia sufficiente il principio che un'opera non accessibile non può essere finanziata dallo Stato?
E ancora, la evidente disparità con il privato, non configura una disparità eccessiva rispetto al pubblico che può riem-pire di pulsanti, rampe provvisionali in legno o scivoli amovibili, ogni e qualsivoglia spazio e edificio pubblico, procrastinando nel tempo il superamento delle barriere architettoniche con interventi stabili e definitivi, perdipiù senza incorrere in sanzioni?
Fino a quando si dovranno attendere opere definitive?
Non vorremmo si tacciassero queste note di troppo negativa lettura del nuovo decreto 503/96, ma avendo sempre pensato che l'indipendenza e l'autonomia (entrare senza dover sempre chiedere aiuto a qualcuno, schiacciando un campanello, o passando da una porta secondaria), fossero un vero banco di prova della civiltà di uno Stato e di una Nazione, restiamo convinti che il pubblico debba essere d'esempio al privato. Anche se siamo consapevoli che non si possa cambiare il costruito per decreto. E soprattutto in periodo di economia pubblica da riassestare.
Continueremo perciò a fare esercizio di pessimismo della ragione (anche se meno che non con il 384/78) e di ottimismo della volontà.
Ci sono voluti 18 anni per eliminare uno strumento vecchio e superato ed equiparare misure e dimensioni tra pubblico e privato.
Sette anni per avvicinare il dovere del pubblico a quello del privato.
Quanti anni passeranno ancora prima che il pubblico rispetti in tutto, per tutto e in modo definitivo le norme che (per fortuna!), ha imposto al privato? Certo non pochi. Continueremo perciò ad operare perchè la cultura dell'accessibilità venga sempre più considerata una pubblica civile risposta ai bisogni di tutti, e sempre meno un forzoso favore imposto ad uso e consumo di pochi sfortunati cittadini.
Maurizio Santini
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